La certificazione di malattia

Ogni lavoratore che a causa dell'insorgenza di uno stato di malattia non può svolgere la sua mansione lavorativa è tenuto ad informare il suo medico di fiducia che provvederà, dopo aver visitato il paziente, all'emissione, secondo le norme vigenti, del certificato di malattia.
Nei casi in cui l'insorgenza dell'evento acuto avvenga in un giorno festivo e prefestivo, per la certificazione occorre rivolgersi alle unità di continuità assistenziale (guardia medica).
Alla guardia medica occorre rivolgersi anche nel caso in cui la malattia sia insorta dopo l'orario di ricevimento del proprio medico curante.

Il medico è tenuto a redigere il certificato di malattia qualora costati direttamente lo stato di inabilità temporanea al lavoro. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano però al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.

Il certificato è, di norma, inviato per via telematica all'INPS, in forma completa (comprensiva di dati anagrafici, indirizzo di reperibilità, data di rilascio, data d'inizio della malattia, diagnosi, prognosi, firma del medico), e quindi al datore di lavoro in forma sintetica, senza l'indicazione della diagnosi. Qualora, a causa del malfunzionamento del sistema informatico regionale o locale, il medico sia impossibilitato a rilasciare la certificazione telematica, è consentito rilasciare il certificato in formato cartaceo in duplice copia. Quella per il datore di lavoro e quella per l'INPS che dovrà essere fatta pervenire all'ente entro 2 giorni dal rilascio.

Il certificato dev'essere inviato il giorno stesso dell'insorgenza della malattia, ossia il primo giorno in cui il lavoratore non si sia recato al lavoro.
Qualora alla scadenza della malattia, il lavoratore non fosse ancora in grado di riprendere il lavoro, è possibile compilare un secondo certificato di malattia che riporti la dicitura "continuazione". Il termine "ricaduta" è previsto qualora la stessa malattia si ripresenti entro 30 giorni dalla ripresa del lavoro.

E' responsabilità del lavoratore accertarsi che i dati, anagrafici e di reperibilità, indicati sul certificato siano corretti e completi.


Dalle sopracitate norme discendono alcune indicazioni pratiche:
- Il certificato può essere rilasciato solo in presenza del diretto interessato.
- Il certificato deve essere rilasciato il giorno stesso dell'insorgenza della malattia, pena il non riconoscimento della malattia (e il mancato pagamento dei giorni precedenti) da parte dell'INPS.
- Nei giorni festivi e prefestivi è necessario rivolgersi al servizio di Guardia Medica.
- Per i lavoratori turnisti, qualora la malattia insorga dopo l'orario di ricevimento del medico è indispensabile rivolgersi al servizio di Guardia Medica che è tenuto a redigere il certificato di malattia.
- Non è possibile effettuare una continuazione di malattia qualora vi sia più di un giorno scoperto.
- E' possibile rettificare la prognosi (anticipare il rientro), ma solo entro il termine di prognosi indicato sul certificato.
- In caso di ricovero, di accesso in pronto soccorso o di malattia connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi dal medico di famiglia, occorre farsi rilasciare una certificazione, anche cartacea, dal medico della struttura ospedaliera.

Il cittadino può, dai servizi on line INPS, visualizzare e stampare in ogni momento i propri certificati, fornendo il PIN dell'INPS e il numero del certificato.

I lavoratori hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi, prefestivi, non lavorativi e week-end, nelle seguenti fasce:

- dalle 9 alle 13     e   dalle 15 alle 18 per i lavoratori statali;
- dalle 10 alle 12   e   dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati.



Sul portale INPS è possibile trovare la risposta alle domande più frequenti relative alla certificazione di malattia.